Il rapporto di lavoro intermittente, in particolare quello senza obbligo di risposta, presenta alcune peculiarità sul calcolo dell’ora base di retribuzione e sul conteggio degli istituti retributivi.
Il lavoratore a chiamata viene remunerato in base alla prestazione che è chiamato a svolgere, sulla scorta quindi delle ore effettivamente lavorate mese per mese, che ovviamente non sono prefigurabili in anticipo.Ciò comporta che per comodità gli istituti retributivi differiti, in particolare tredicesima e quattordicesima, vengono in busta paga rapportati a "ora" e vanno ad aumentare l’ora di retribuzione erogata mensilmente.Questo rateo, oltre alle dette mensilità differite, porta dentro anche altri istituti che facilmente possono essere riparametrati su base oraria, si tratta delle ore di ex festività e di Riduzione Orario Lavoro (R.O.L.), che, proprio perché il lavoratore non ha obbligo di risposta, non ha necessità di richiedere come assenze del servizio.Il ragionamento appena fatto per le ore di Ex Festività e R.O.L. non può però essere automaticamente trasposto sull’istituto delle ferie: si tratta di presidio irrinunciabile costituzionalmente garantito e, quindi, non è possibile farlo ricadere nel rateo orario che stiamo descrivendo. Lo disse il Ministero del Lavoro che, con la nota 6.08.2009, prot. 11383, chiarì che, secondo quanto espresso con interpello n. 2041/2005, è comunque ammessa la monetizzazione delle ferie nel caso di contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, ma con la specifica, riferita al lavoro intermittente, che non è possibile ipotizzare aprioristicamente il mancato godimento, ergo l’inserimento in rateo del...