Se i minimi salariali sono considerati non sufficiente e i Ccnl dei settori affini non aiutano, allora il Giudice può rivolgersi agli indicatori utilizzati per misurare la soglia di povertà.
La Corte di Cassazione, con le sentenze 2.10.2023, nn. 27711 e 27769, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione della retribuzione equa e sufficiente prevista dall’art. 36 della Costituzione, si deve, preliminarmente, verificare la stessa rispetto a quanto stabilito dal Ccnl.
Se i minimi salariali sono considerati non sufficiente e i Ccnl dei settori affini non aiutano, allora il Giudice può rivolgersi agli indicatori utilizzati per misurare la soglia di povertà: l’indice Istat, i dati UniEmens per il calcolo del salario medio, il valore della NASpI e i trattamenti di integrazione salariale.
Le citate sentenze della Sezione Lavoro, di contenuto praticamente identico, affrontano il tema dell’applicazione del principio costituzionale della retribuzione sufficiente in maniera innovativo, per qualcuno addirittura rivoluzionario. Sicuramente siamo di fronte a un’importante svolta giurisprudenziale, che condizionerà anche il dibattito politico sul salario minimo legale.
L’evoluzione giurisprudenziale rappresentata da queste due decisioni è, probabilmente, anche la naturale conseguenza della Direttiva UE 2022/2041 del 19.10.2022 e di quanto stabilito al capo II del pilastro europeo dei diritti sociali - Göteborg 17.11.2017. Secondo tale principio devono “essere garantiti salari minimi adeguati che soddisfino i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie in funzione delle condizioni economiche e...