Attraverso l’ordinanza 12.10.2025 n. 27250, la Corte di Cassazione è tornata su un tema di grande rilievo pratico: la composizione della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie. La vicenda trae origine dal ricorso di un capo treno dipendente di un’azienda di trasporti, che aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive derivanti dall’esclusione, nella base di calcolo delle ferie, di alcune indennità accessorie: quelle di permanenza a bordo, di riserva, di efficienza, di servizio fuori distretto e le provvigioni.Il Tribunale di Milano aveva dichiarato nullo il ricorso per difetto di specificità, ma la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, accogliendo integralmente la domanda del lavoratore. Secondo i giudici di secondo grado, le indennità in questione erano strettamente collegate alle mansioni di capo treno e, pertanto, dovevano essere ricomprese nella retribuzione feriale.La società ha impugnato la sentenza dinanzi alla Suprema Corte, sollevando 3 motivi di ricorso: la nullità del ricorso introduttivo per carenza di oggetto, l’errata interpretazione delle norme interne e comunitarie in materia di ferie retribuite e, infine, la decorrenza della prescrizione dei crediti.La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, riaffermando alcuni principi di diritto ormai consolidati. In primo luogo, ha chiarito che la nullità del ricorso nel rito del lavoro può essere dichiarata solo se l’oggetto della domanda e le ragioni su cui si...