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Lavoro 12 Aprile 2021

Retribuzioni: tracciabilità e verifica

Con la nota INL 22.03.2021, n. 473 è stata trattata l'applicabilità dell'art. 1, c. 913 L. 205/2017 nei casi di mancata esibizione di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili.

Dal 1.07.2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Ai trasgressori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. All'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato chiesto di fare chiarezza riguardo all'applicabilità del regime sanzionatorio a quei datori di lavoro che non sono in grado di esibire la documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, nel caso in cui il lavoratore dichiari di non essere stato pagato in contanti. Le modalità di pagamento delle retribuzioni sono stabilite dall'art. 1, cc. 910-912 L. 205/2017. L'INL, per rispondere al quesito, si sofferma sulla disposizione contenuta nell'ultimo periodo del c. 912, secondo cui “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”. Partendo da questa disposizione, attraverso un'interpretazione analoga, arriva alla conclusione che non è possibile accordare rilevanza, ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti previsti dal c. 910. L'assenza della relativa prova, ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento, non è superabile. Se si desse...

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