La III Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 40071/2019, depositata lo scorso 1 ottobre, svincola in via definitiva l‘operatività della confisca per equivalente dalla nozione di “profitto diretto” del reato, consentendo l’apprensione di qualsiasi bene che, oltre alla debita capienza quantitativa, risulti nella disponibilità attuale del reo. Si prescinde, perciò, dalla circostanza che il bene sia entrato a far parte delle risorse proprie del contribuente in un momento antecedente al reato tributario che ha dato luogo alla frode fiscale: nella fattispecie in commento, difatti, veniva operato un sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, su beni immobili acquisiti molti anni prima rispetto alla commissione del reato.
Nella pronuncia viene fugato ogni dubbio sulla corretta interpretazione della “sequestrabilità del profitto”, mediante un'espressa caducazione del vincolo pertinenziale tra “reato” e “beni da confiscare”, relegando in un alveo di totale irrilevanza la dimensione temporale del profitto che, per lungo tempo e a causa di un equivoco metodologico, ha dato luogo a contrasti interpretativi in ordine alla concreta e corretta applicabilità di tale istituto in campo penale-tributario, che hanno sovente visto frustrato il recupero per equivalente del frutto del reato.
Ragionevolmente, pertanto, è prevalso l’indirizzo che porta ad aggredire...