Revisione, le verifiche sullo schema del rendiconto degli enti locali
L’organo di revisione verifica che lo schema di rendiconto sia composto dai 3 documenti previsti dall’ordinamento: conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale.
Il ruolo del revisore nell'ambito del Rendiconto 2025 trova il suo fondamento nell'art. 239 D.Lgs. 267/2000 (Tuel). Egli non agisce come semplice verificatore contabile, ma come organo di vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'ente. La sua funzione principale è la redazione della relazione al rendiconto, documento che esprime un parere motivato sulla legittimità e sulla veridicità dei dati. Le sue funzioni si articolano in:- verifica della coerenza, ossia accertare che i dati del rendiconto corrispondano alle scritture contabili;- funzione consultiva, ovvero segnalare irregolarità e suggerire correttivi per l'equilibrio di bilancio;- attestazione, quindi deve validare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio, limiti di spesa) e che siano stati rispettati i Principi Contabili Applicati (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011).L'attività più critica riguarda il riaccertamento ordinario dei residui (art. 3, c. 4 D.Lgs. 118/2011). Il revisore deve accertare che i residui attivi siano supportati da titoli giuridici validi e siano effettivamente esigibili, eliminando i crediti prescritti. Parallelamente, deve verificare che i residui passivi corrispondano a obbligazioni perfezionate entro il 31.12.2025.Strettamente connesso è il controllo sul Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE): il revisore garantisce che la svalutazione dei crediti sia stata calcolata correttamente sulla media delle riscossioni dell'ultimo quinquennio, evitando...