Revisione e controllo 22 Maggio 2025

Revisione legale, responsabilità da certificazione bonus R&S

Il professionista che certifica le spese di ricerca e sviluppo non può essere soggetto a concorso nel reato di compensazioni di crediti inesistenti se la sua attività è successiva all’invio del modello F24.

La disciplina relativa all’agevolazione delle spese di ricerca e sviluppo (art. 1, c. 35 L. 190/2014) si applica con modalità sostanzialmente automatiche. I controlli possono però riservare sorprese spiacevoli non solo per i contribuenti, ma anche per i loro consulenti.Tali spese generano, infatti, crediti d’imposta compensabili in F24 a partire dall’anno successivo alla spesa e poi da rendicontare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di sostenimento della spesa.Inoltre, per le imprese non soggette all’obbligo di certificazione del bilancio, era prevista la predisposizione di un’attestazione relativa al sostenimento delle spese da parte di un professionista qualificato (revisore legale) da conservare insieme al bilancio. Ne deriva che l’agevolazione può essere utilizzata prima di ottenere la certificazione. Quest’ultima, e l’indicazione in dichiarazione dei redditi, serve a “conservare” l’agevolazione.Per il contribuente, in caso di utilizzo di crediti inesistenti, scatta il reato previsto dall’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000. Ma quale la responsabilità, in ambito penale, del professionista certificatore che non si avvede dell’inesistenza dei costi (ore uomo superiori alle ore lavorate)?La Corte di Cassazione (sent. 5.05.2025, n. 16532) ha precisato che la responsabilità penale del contribuente scatta al momento dell’invio del modello F24 che attesta l’impiego di crediti inesistenti. Il concorso si realizzerebbe a carico del...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.