Revisione e controllo 26 Gennaio 2026

Revisori alla prova della nuova correzione degli errori contabili

Pubblicato in G.U. il 19.12.2025 il D.Lgs. 192/2025 regolamenta la c.d. “correzione degli errori contabili”: il nuovo c. 1-ter dell’art. 83 Tuir limita l’estensione del principio di derivazione rafforzata ai soli “errori non rilevanti” e corretti con limiti temporali ristretti.

Sulla correttezza del comportamento dell’azienda pesa quindi totalmente il giudizio del revisore, in quanto, ai fini fiscali, la rilevanza della correzione degli errori contabili (non rilevanti) è ormai limitata solo alle società obbligate per legge alla revisione legale ai sensi art. 2477 c.c., ai gruppi con capogruppo revisionata e alle società con bilancio consolidato.La ragione è evidente, lato Erario, ed è quella della tutela (tramite il giudizio del revisore) e della limitazione della rilevanza fiscale “per derivazione rafforzata” di tale correzione; al di fuori di tale limitata fattispecie, infatti, le società dovranno applicare sì i principi contabili ma senza rilevanza fiscale, per ottenere la quale, dovranno unicamente ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa ex circ. 31/2013.Su questo delicato argomento pesano 3 riscontri che devono essere effettuati da amministratori e revisore in fase di stesura del bilancio relativo al 2025 in conformità al principio OIC 29 e al nuovo art. 83 del Tuir:a) il concetto di errore, contenuto nel par. 44 dell’OIC 29 che così recita “un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui è commesso (entro il verbale di approvazione della bozza di bilancio da parte del CDA ndr.), le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili: possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee...

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