La decisione della Cassazione 20.11.2025 n. 30533 riporta al centro dell’attenzione un tema che da anni divide dottrina e giurisprudenza: stabilire se il socio di una S.r.l. possa proporre un’azione di merito autonoma per ottenere la revoca dell’amministratore quando emergono gravi irregolarità gestionali, senza la necessità di collegare la domanda all’azione sociale di responsabilità prevista dall’art. 2476, c. 3, c.c. Secondo quanto previsto dall’art. 2476, c. 3 c.c., l’azione di responsabilità promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. Pertanto, il socio, anche singolarmente, può chiedere la revoca cautelare "in caso di gravi irregolarità nella gestione". Proprio la collocazione della revoca all’interno della norma dedicata alla responsabilità ha indotto una parte della giurisprudenza a ritenerla strumentale al solo giudizio risarcitorio. Altri giudici, invece, hanno sostenuto una possibile autonomia, ma con approdi non uniformi. Secondo quanto previsto dall’art. 2476, c. 3 c.c., il socio può così promuovere l’azione di responsabilità e, altresì, richiedere la revoca cautelare dell’amministratore. Il punto critico ruota attorno a quel “altresì”, che ha generato letture divergenti. Alcuni giudici hanno ritenuto necessario che la revoca fosse collegata, in modo diretto e...