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Diritto
05 Dicembre 2022
Revoca assegno di mantenimento e ripetibilità delle somme versate
La Suprema Corte risolve il nodo gordiano della ripetibilità o meno delle somme corrisposte come assegno di mantenimento, in caso di revoca o modifica delle statuizioni inizialmente disposte a favore del beneficiario.
In materia di assegno di mantenimento in favore del coniuge separato o in favore dei figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, o di assegno divorzile, si registra un contrasto giurisprudenziale sulla ripetibilità o meno degli importi versati dal coniuge, per effetto sia di provvedimenti provvisori successivamente modificati con la sentenza, sia di riforma della sentenza di primo grado.
Secondo alcune pronunce, la sentenza che rivede in diminuzione o che esclude l’assegno, corrisposto in base al provvedimento presidenziale, non può disporre per il passato. Tale affermazione viene giustificata sul presupposto che l’assegno di mantenimento (rectius alimentare) sia corrisposto per le esigenze di vita del beneficiario, per la natura cautelare del provvedimento che assicura il necessario sostentamento al beneficiario fino a che non intervenga una sentenza definitiva, sulla disciplina dettata dall’art. 189 disp. Att. c.p.c., secondo cui tale provvedimento conserva la sua efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione ed anche in caso di estinzione del processo, e sul fatto che non si possa pretendere che il beneficiario accantoni una quota delle somme destinate al suo sostentamento per il solo effetto della domanda dell’obbligato.
I contrastanti orientamenti ritengono invece che l’irripetibilità delle somme versate a titolo alimentare non sia espressamente prevista da...