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Diritto
09 Marzo 2022
Revoca del curatore e liquidazione del compenso
È necessario tener conto dell’attivo realizzato da ciascun curatore, determinando il compenso da attribuire ad ognuno temperando il criterio di cassa della realizzazione dell’attivo con quello della competenza.
Nell’ordinanza 4.02.2022, n. 3625 la Suprema Corte si è pronunciata in merito all’obbligo di motivazione del decreto di liquidazione del compenso del curatore fallimentare. In particolare, il tribunale di prime cure nella determinazione del compenso a 2 curatori, a seguito della revoca del primo, aveva liquidato al curatore revocato la quota del 30% del compenso e al curatore che lo aveva sostituito la quota del 70% del compenso complessivamente dovuto (nonostante il primo avesse verificato il 99% del passivo e liquidato l'80% dell'attivo).
La Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia di merito sotto il profilo dell’inadeguatezza della motivazione, che non raggiunge la soglia del "minimo costituzionale" sindacabile in sede di legittimità (Cass., S.U., sent. 8053/2014; Cass., S.U., sent. 22232/2016; Cass. sent. 13977/2019) richiamando i precedenti orientamenti che hanno più volte ribadito come "la liquidazione del compenso ai diversi curatori fallimentari che si sono succeduti nell'incarico necessita di specifica ed analitica motivazione, sorretta dalla valutazione personalizzata, non cumulativa, dell'opera prestata da ciascuno di essi, dei risultati ottenuti e della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni; in particolare, ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità ex art. 39, c. 3 L.F., deve essere precisato l'ammontare dell'attivo realizzato da...