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Procedure concorsuali
10 Marzo 2025
Revoca del finanziamento pubblico e insinuazione al passivo
L’ente pubblico che constata la mancanza dei presupposti per la concessione di un finanziamento, ha l’onere di insinuarsi al passivo prontamente all’atto dell’accertamento della mancanza dei requisiti per l’erogazione, o una volta deliberata la revoca del beneficio concesso?
Il D.Lgs. 31.03.1998, n. 123 disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta e irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi. Nel caso di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca l’impresa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto alla data del pagamento maggiorato di 5 punti. Detti crediti, per espressa previsione dell’art. 9, sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis c.c.Recentemente la Suprema Corte (Cass. 20.02.2025, n. 4476) si è occupata di un caso di concessione di un finanziamento pubblico regionale nel 2014 concesso a un soggetto posto in liquidazione coatta amministrativa l’anno successivo (con stato passivo reso esecutivo nel 2016), e per l’effetto revocato a seguito di informativa della Guardia di Finanza alla Regione nel 2018 e annullato con delibera regionale l’anno successivo (2019).Il credito inizialmente rigettato era stato ammesso al passivo, in seguito a opposizione, avendo il Tribunale rilevato che nell’ipotesi di revoca, in forza di irregolarità attinenti alla fase amministrativa dell’erogazione del...