HomepageDirittoRevoca della sospensione condizionale della pena
Diritto
21 Giugno 2021
Revoca della sospensione condizionale della pena
Istituto che può essere concesso eccezionalmente per 2 volte se la condanna cumulata dalle 2 sentenze non supera i 2 anni e può essere revocato se sopraggiunge una nuova condanna anche dopo i 5 anni dalla prima.
Ai sensi dell'art. 163 c.p., in caso di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a 2 anni il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni in caso di delitto e di 2 anni in caso di contravvenzione. Se per la durata della sospensione il condannato non commette un delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estingue e non ha luogo l'esecuzione della pena (art. 167 c.p.). La sospensione non può essere concessa più di una volta, tuttavia, il giudice nell'infliggere una nuova condanna può disporre una nuova sospensione qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la precedente condanna non superi i limiti dei 2 anni.
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto (art. 168 c.p.) qualora il condannato commetta un delitto o una contravvenzione o riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedente sospesa, è superiore ai limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.
A titolo di esempio, nel caso in cui un soggetto venga condannato ad una pena della reclusione di 8 mesi e la medesima venga condizionalmente sospesa, se nel quinquennio il reo venga nuovamente condannato a una pena della reclusione di un anno e 2 mesi, anche la seconda condanna potrebbe essere condizionalmente sospesa per un ulteriore quinquennio (non superando il cumulo delle 2 condanne i 2...