La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 27.05.2021, n. 867, ha stabilito che l'amministratore del supercondominio può essere revocato dall'assemblea dei rappresentanti. Infatti, la riforma introdotta dalla L. 220/2012 ha previsto, all'art. 67 delle disposizioni attuative del Codice Civile, una particolare forma di composizione dell'assemblea del supercondominio costituito da più di 60 unità immobiliari. La norma attribuisce ai soli rappresentanti di ogni condominio il diritto di deliberare sulle questioni riguardanti la gestione ordinaria delle parti comuni e sulla nomina dell'amministratore.
È evidente, a giudizio di chi scrive, che se l'assemblea dei rappresentanti di supercondominio ha il potere di nominare l'amministratore, per lo stesso motivo ha anche il potere di non nominarlo.
Fino alla sentenza di maggio, si poteva ritenere che i rappresentanti potessero intervenire solo per ciò che riguardava la nomina dell'amministratore. Ciò in quanto la revoca, siccome non era menzionata tra gli incarichi, si poteva ipotizzare come un atto di straordinaria amministrazione.
Proprio sulla base di tale ragionamento il Tribunale di Milano, con la sentenza 30.08.2016, n. 9844, aveva ritenuto radicalmente nulla la delibera con cui i rappresentanti dei singoli plessi formanti un supercondominio avevano revocato l'amministratore in carica e nominato un altro in sua vece.
D'altro canto, il...