RICERCA ARTICOLI
Diritto 11 Luglio 2019

Revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo


A norma dell'art. 167 L.F., l'imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. La norma in esame istituisce un principio cardine della procedura di concordato preventivo, stabilendo una sorta di spossessamento attenuato dei beni dell'imprenditore, ragion per cui gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti con l'autorizzazione del giudice delegato. Sul punto si è di recente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 21.06.2019, n. 16808, ha stabilito che, in tema di concordato preventivo, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso alla procedura ovvero gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art 167 L.F., compiuti in difetto di autorizzazione del giudice delegato, comportano, ai sensi della dell'art. 173, c. 3 L.F., la revoca dell'ammissione, salvo che l'imprenditore ammesso alla procedura negoziale dimostri, nel conseguente giudizio di revoca di cui al citato art. 173 L.F., che tali atti, non autorizzati giudizialmente, non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori, essendo ispirati, al contrario, al criterio della migliore soddisfazione dei creditori stessi, ovvero non siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così da non pregiudicare le possibilità di adempimento della proposta formulata con...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.