L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 c.c., continua a rappresentare uno degli strumenti principali di tutela della garanzia patrimoniale del creditore, ma la sua applicazione in presenza di coobbligazioni solidali solleva questioni interpretative di particolare rilievo. La pronuncia della Cassazione 21.04.2026, n. 10620 offre un contributo significativo sia sul piano dell’individuazione dell’eventus damni, sia con riferimento al requisito soggettivo della scientia damni, inserendosi in un orientamento ormai consolidato ma arricchendolo di importanti precisazioni.Uno dei nodi centrali affrontati riguarda il criterio di valutazione del pregiudizio arrecato al creditore quando l’azione revocatoria è proposta nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali. La Corte conferma che l’indagine deve essere circoscritta al patrimonio del debitore destinatario dell’azione e non può estendersi alla complessiva consistenza patrimoniale degli altri obbligati. Tale soluzione trova fondamento nella struttura stessa della solidarietà passiva: poiché il creditore ha diritto di esigere l’intero da ciascun debitore, la diminuzione della garanzia patrimoniale di uno di essi incide direttamente sulla sua posizione, indipendentemente dall’eventuale capienza degli altri patrimoni. Diversamente opinando, si finirebbe per alterare la funzione della solidarietà, imponendo al creditore un aggravio consistente nella necessità di rivolgersi a più...