RICERCA ARTICOLI
Diritto 08 Aprile 2021

Revocatoria del pagamento e reviviscenza della fideiussione

Non è vessatoria la clausola che dispone in tal senso, se l'azione colpisce le operazioni effettuate dal debitore principale (Cass. 18.03.2021 n.7600).

Il pagamento di un credito garantito da fideiussione estingue la garanzia. Qualora, però, il debitore fallisca e la curatela agisca per la revoca del pagamento ai sensi dell’art. 67 L.F., ci si chiede se il creditore, inizialmente soddisfatto, possa rivalersi nei confronti dei fideiussori garanti dell’originario credito, essendo rimasto in realtà insoddisfatto nella propria pretesa. L’inesistenza di un principio generale di reviviscenza delle garanzie reali o personali nel caso di reviviscenza del credito assistito, comporta che l’eventuale fideiussione, prestata a garanzia di un credito originariamente estinto mediante pagamento, poi revocato a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, non possa legittimamente rivivere parallelamente alla reviviscenza del credito, dacchè il principio di accessorietà della fideiussione implica soltanto che, con l'estinzione del rapporto principale, resti travolto anche quello accessorio, ma non anche che, simmetricamente, alla reviviscenza del rapporto principale si accompagni il ripristino della precedente garanzia, non potendo, all'uopo, invocarsi il disposto dell'art. 2881 C.C., dettato in via eccezionale con riferimento alla sola ipoteca (Cass. n. 18156 del 2002, n. 21585 del 2004). La giurisprudenza ha però chiarito che, sebbene l’accessorietà della garanzia comporti il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.