HomepageDirittoRevocatoria delle rimesse sugli anticipi su fatture
Diritto
18 Ottobre 2021
Revocatoria delle rimesse sugli anticipi su fatture
Il mancato riaccredito, da parte della banca, della somma incassata dal debitore del proprio cliente e il suo utilizzo per estinguere pregresse passività di quest'ultimo, costituisce una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione.
L'operazione di anticipo fatture per smobilizzo crediti si articola con un iniziale addebito per “utilizzo credito” su un conto corrente espressamente dedicato a tale operatività per un importo pari al finanziamento accordato (in una percentuale solitamente inferiore rispetto all'importo indicato in fattura) e, successivamente, una volta effettuato il pagamento della fattura da parte del debitore del cliente, con il relativo accredito sul conto corrente ordinario dell'importo finanziato, con medesima causale (utilizzo credito), ed ulteriore accredito, per la parte non oggetto di anticipo, detratte le commissioni e interessi.
Non costituisce anomalia la circostanza che l'istituto di credito rientri dall'anticipo fatture non tramite un pagamento diretto da parte del debitore a favore del cliente alla scadenza delle fatture, ma con il versamento sul conto corrente di assegni emessi dal debitore al momento dell'emissione delle fatture con date postdatate rispetto alle singole scadenze, in quanto è prassi che il venditore/fornitore si cauteli nei confronti del proprio compratore/cliente facendosi consegnare degli assegni a copertura degli importi delle fatture e la banca a sua volta si garantisca nei confronti del soggetto cui ha anticipato le fatture, facendosi consegnare gli assegni che verserà nei conti alle scadenze.
L'operazione risulta invece anomala e come tale, revocabile ai sensi dell'art. 67 L.F., quando...