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Diritto 02 Novembre 2021

Revocatoria di conferimento in trust e litisconsorzio

Nei procedimenti dove si controverte sull'inefficacia relativa di atti dispositivi a titolo gratuito, il beneficiario non deve necessariamente partecipare.

Il trust è un istituto di matrice anglosassone, in forza del quale un soggetto disponente (settlor) trasferisce, con atto tra vivi o mortis causa, uno o più beni a un soggetto fiduciario (trustee) che si obbliga a gestirli nell’interesse di un terzo (beneficiary) o per il conseguimento di uno scopo determinato. La proprietà dei beni viene, dunque, attribuita al trustee il quale ne diventa unico titolare e ne esercita anche i relativi diritti (seppure nell’interesse del beneficiario e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati e sono estranei non solo al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee, che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust. Il medesimo istituto, sebbene costituisca un patrimonio separato tanto dai beni del disponente quanto da quelli del trustee, non si sottrae all’azione revocatoria qualora i singoli atti dispositivi in favore del soggetto fiduciario possano pregiudicare le garanzie o gli interessi dei creditori. L’ammissibilità dell’azione revocatoria nel trust deriva dall’art. 15, lett. f) e b) della convenzione dell’Aja, alla stregua della quale l’istituzione di un trust non può pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori del disponente. Sotto altro profilo, l’esperibilità dell’azione revocatoria sui conferimenti in trust pone una serie di quesiti in merito agli aspetti...

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