La Cassazione civile, sez. III, con la sentenza 22.06.2020, n. 12120, ha ribadito alcuni principi in tema di revocatoria nell'ipotesi particolare in cui il contratto definitivo è stato preceduto da accordi contenuti in un preliminare. Quando devono sussistere i presupposti della predetta azione? Nel caso in esame, l'atto dispositivo del debitore è stato posto in essere attraverso la "sequenza" preliminare-definitivo. La giurisprudenza più risalente affermava non essere soggetti a revoca i contratti conclusi in esecuzione di un preliminare. Ciò perché la stipula del negozio definitivo non è che l'esecuzione doverosa di un patto cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi.
La giurisprudenza successiva, non in contrasto con tale indirizzo, ma in via di ulteriore affinamento, ha ritenuto che la revocatoria possa investire il contratto definitivo stipulato in adempimento del preliminare, precisando nel contempo le condizioni di operatività. Solo al momento della stipula del contratto definitivo può essere compiutamente valutata l'esistenza dell'eventus damni, ovverosia la realizzazione di una diminuzione del patrimonio del venditore o del pericolo del suo depauperamento con conseguente pregiudizio per il soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi nei confronti del debitore-venditore. La revocatoria è intesa, infatti, a rimuovere un effetto pregiudizievole per i creditori...