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Diritto 14 Dicembre 2020

Revocatoria e simulazione

La Suprema Corte (sentenza 6.11.2020, n. 24950) analizza i requisiti per opporre al fallimento un accordo simulatorio e provare un prezzo maggiore di quello risultante da un atto assoggettato ad azione revocatoria fallimentare.

L'art. 67, c. 1, n. 1 L.F. prevede la revocabilità degli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre 1/4 ciò che a lui è stato dato o promesso. Accade spesso che nel giudizio revocatorio il convenuto deduca la simulazione del prezzo, ossia una controdichiarazione dalla quale si evince la reale intenzione delle parti di vendere l'immobile a un prezzo maggiore rispetto a quello risultante dall'atto impugnato. In tale situazione la giurisprudenza ammette la produzione della controdichiarazione, purché abbia data certa anteriore al fallimento e sia contestuale all'atto simulato oppure ne sia comunque provata la riconducibilità all'atto stesso e la sua simulazione. La giurisprudenza ha chiarito che la simulazione si realizza attraverso una divergenza tra la validità del titolo dispositivo e gli effetti giuridici prodotti, che non implica affatto un collegamento negoziale tra distinti rapporti giuridici, né tantomeno plurime e autonome manifestazioni di volontà integranti distinti negozi giuridici, essendo invece unico l'autoregolamento di interessi che le parti intendono attuare attraverso la unitaria fattispecie legale, che realizzano appunto con il negozio simulato, di cui è elemento essenziale, l'effetto giuridico dissimulato. In tale quadro la...

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