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Diritto 19 Settembre 2018

Revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie


Che un istituto bancario si trovi ordinariamente in una condizione di piena e inevitabile ignoranza dell'eventuale condizione di decozione aziendale, risulta piuttosto improbabile, attesi gli strumenti conoscitivi, sia diretti che indiretti, di cui dispongono tali soggetti. Prima tra tutti, basti pensare alle evidenze della Centrale rischi, che rappresentano efficaci strumenti conoscitivi per una piena consapevolezza di sintomatologie riconducibili all'insolvenza dell'impresa. Tale conclusione costituisce un rilevante obiter dictum emergente dalla sentenza 6.09.2018, n. 21694 della VI^ Sez. Civ. della Cassazione. La pronuncia, infatti, ha trattato in via principale un'altra interessante tematica correlata alla revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie che siano state operate da terzi soggetti nel conto corrente del soggetto-debitore, poi fallito: il tutto in virtù di un regolare adempimento nell'ambito del regolamento delle cosiddette anticipazioni su fatture. Ebbene, in tal caso, giudici hanno precisato come le rimesse che risultino effettuate dai debitori sul conto corrente evidentemente “scoperto” di un soggetto poi fallito, ancorché intervenute in un periodo in cui questi si trovasse in bonis, sono comunque revocabili nell'ipotesi in cui riguardino anticipazioni su fatture esibite alla banca dal “fallito”. Infatti, senza un'espressa cessione di questi crediti alla banca e 'eventuale assunzione...

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