HomepageDirittoRevocatoria fallimentare e consecuzione delle procedure
Diritto
27 Settembre 2021
Revocatoria fallimentare e consecuzione delle procedure
Il periodo sospetto per la revocabilità degli atti potrà essere accertato dal giudice adito indipendentemente dal mancato accertamento dell'inizio stato di insolvenza ad opera della pronuncia di fallimento.
Nell'ambito della revocatoria fallimentare risulta rilevante individuare il periodo sospetto, dal quale far decorrere i termini per la revoca degli atti compiuti, soprattutto quando il fallimento segue ad altra procedura concorsuale. In caso di consecutio delle procedure è possibile, infatti, retrodatare gli effetti della sentenza di fallimento e l'inizio del periodo sospetto, facendolo decorrere all'atto dell'ammissione alla prima procedura, anziché al momento della sentenza di fallimento. Ci si chiede però se, anche alla luce della riforma fallimentare, ai fini di far operare il principio della consecutio, sia necessario che la sentenza di fallimento accerti l'unitarietà delle procedure individuando il momento del sorgere dell'insolvenza. Infatti, la nuova procedura non individua più nello stato di insolvenza il presupposto per l'ammissione al concordato preventivo, essendo sufficiente anche uno stato di crisi (non necessariamente insolvente).
La Suprema Corte (Cass., sez. I, ord. 6.09.2021, n. 24056) pronunciatasi su un caso di opposizione allo stato passivo per mancato riconoscimento di un privilegio sorto nel periodo sospetto anteriore al concordato preventivo, ha confermato come la dichiarazione di fallimento seguita al concordato preventivo non attui un fenomeno di mera successione cronologica, ma di consecuzione di procedimenti, che, pur formalmente distinti, sul piano funzionale, finiscono per essere...