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Diritto 10 Maggio 2021

Revocatoria fallimentare e mutuo fondiario

La concessione di un mutuo fondiario garantito da ipoteca sugli immobili volto anche a saldare posizioni debitorie chirografarie preesistenti è operazione lecita e non simulata, ma può essere revocata sussistendone i presupposti.

La giurisprudenza ha sempre trattato con sospetto la stipula di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d’ipoteca sui beni del mutuatario, laddove il finanziamento non fosse destinato a procurare al contraente un’effettiva disponibilità ma a pagare, anche solo in parte, un preesistente debito chirografario, ravvisando nella fattispecie: o un fenomeno simulatorio (non essendo le somme erogate destinate a procurare un’effettiva disponibilità al mutuatario); o un accordo negoziale contraddistinto da un motivo illecito comune (consistente nell’intento di ledere la par condicio creditorum), con la conseguenza che, in caso di fallimento, il credito finanziario non sarebbe stato ammesso al passivo in ragione del carattere simulatorio o illecito dell’operazione. Ritornando sui suoi passi, la Suprema Corte con 2 ordinanze gemelle (Cass 22.02.2021, nn. 4694 e 4695) ha invece ritenuto che la concessione del mutuo garantito non integri necessariamente né la fattispecie della simulazione, né quella della novazione, potendosi configurare anche come un procedimento negoziale indiretto, nell’ambito del quale l’importo pattuito viene effettivamente erogato e utilizzato per l’estinzione del precedente debito chirografario, con la conseguenza che l’intera operazione sarebbe impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso a estinguere con mezzi...

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