L’azione revocatoria ordinaria è ammissibile con la costituzione di un fondo patrimoniale che non risulti annotato in margine all’atto di matrimonio? È ammissibile anche quando i beni costituiti nel fondo sono gravati da ipoteche?
Ai sensi dell’art. 163 c.c. la modifica delle condizioni matrimoniali non ha effetto se l’atto pubblico non è stipulato con il consenso di tutte le parti che sono state parti nelle convenzioni medesime e tali modifiche hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all’atto di matrimonio.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 11.04.2022, n. 11654), il terzo che intende agire per chiedere la revocatoria della costituzione di un fondo patrimoniale non è tenuto a provare detta annotazione, infatti la mancata formalità, a margine dell’atto di matrimonio, dell’atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale, ovvero il difetto della relativa prova, risultano irrilevanti ai fini di paralizzare l’azione revocatoria promossa avverso l’iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all’art. 163, c. 3 c.c., fondato sull’annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l’azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l’atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.
La costituzione del fondo pregiudica inoltre le garanzie del terzo creditore, indipendentemente dalla capienza dei singoli cespiti devoluti al fondo, in relazione agli altri beni del debitore, infatti secondo il costante orientamento della...