Diritto privato, commerciale e amministrativo 25 Novembre 2024

Revocatoria fondo patrimoniale ed efficacia verso i terzi

L’azione revocatoria di un atto di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi determina l’inefficacia del vincolo nei confronti del creditore revocante, ma non anche quella dei successivi atti di disposizione in favore dei terzi dei beni conferiti nel fondo (Cass. 6.11.2024, n. 28593).

La costituzione di fondo patrimoniale, analogamente ad altri istituti, quali il vincolo di destinazione previsto dall’art. 2645-ter c.c. o il conferimento di beni in trust, integra un negozio segregativo, istitutivo di un patrimonio separato (rispetto al residuo patrimonio dei soggetti conferenti) e destinato, per volontà di legge, alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.Il conferimento di beni nel fondo patrimoniale, pertanto, non concreta una vicenda dispositivo-traslativa, ma comporta la creazione di un vincolo di destinazione su detti beni, assoggettati a un peculiare regime di amministrazione e sottratti alla garanzia patrimoniale generica.Sui beni nel fondo (nonché sui frutti degli stessi), infatti, è fatto divieto di azioni esecutive, ma soltanto per il coattivo adempimento di debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.Il limite all’espropriazione così stabilito, correlato alla qualità del credito e allo stato soggettivo del titolare dello stesso, è stato concepito dalla giurisprudenza in senso restrittivo.Da un punto di vista processuale, il vincolo non è rilevabile d’ufficio, bensì deducibile con il rimedio dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente onere del debitore opponente di provare la consapevolezza da parte del creditore dell’estraneità del credito allo scopo familiare.Dal punto di vista sostanziale si predilige un’accezione lata di “bisogni della famiglia”,...

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