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Diritto 21 Dicembre 2020

Revocatoria in presenza di contratto preliminare

In caso di compravendita immobiliare conclusa per persona da nominare, la verifica della "scientia damni" deve essere diretta a evidenziare se la colpa riveste i caratteri della gravità.

I contratti conclusi in esecuzione di un preliminare sono sottratti all’azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, c. 3 C.C. (che sottrae alla cd. "actio pauliana" gli "atti dovuti", ossia quelli compiuti in adempimento di un'obbligazione), salva la prova del carattere fraudolento del negozio con cui il debitore assume l'obbligo poi adempiuto. La giurisprudenza ha chiarito che tale prova deve essere compiuta accertando l’eventuale "eventus damni" sussistente alla stipula del definitivo. La valutazione della sussistenza del "consilium fraudis", invece, non potrà che essere compiuta se non al momento in cui si consuma il primo atto, vale a dire, qualora "la vendita si compia attraverso lo strumento del contratto preliminare", quello della sua stipula, poiché è in questo momento che va operata la valutazione di priorità della tutela da accordare alla conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori o alla conservazione della scelta negoziale del terzo. È solo lo stipulante a prendere parte a quella fase prodromica alla formazione del contratto preliminare (vale a dire, propriamente, quella delle trattative) che potrebbe consentirgli di appurare circostanze utili a rivelare che l'atto dispositivo, ancora "in fieri", si presenta potenzialmente pregiudizievole per le ragioni del creditore della propria controparte contrattuale. In caso di contratto...

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