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Procedure concorsuali 26 Settembre 2026

Revocatoria in via breve

In sede di ammissione allo stato passivo il curatore può chiedere l’esclusione del credito sul presupposto che la posizione creditoria deriva da un atto soggetto a revocatoria fallimentare, indipendentemente dal pregiudizio arrecato alle ragioni della massa?

L’art. 166 del Codice della crisi, riscritto sulla falsariga dell’art. 67 L.F., prevede, al c. 2, la revocabilità degli atti a titolo oneroso e dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro 6 mesi anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza. La disposizione normativa è diversa e più ampia rispetto a quella concernente la revocatoria ordinaria; infatti nella revocatoria fallimentare non è richiamato il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, quale requisito, essendo sufficiente il mero compimento di un atto a titolo oneroso, in coerenza con il principio secondo cui non è necessario accertare un effettivo pregiudizio per la massa dei creditori derivante da un atto oggetto di revocatoria concorsuale, trattandosi di pregiudizio in re ipsa della par condicio creditorum (Cassazione S.U. n. 7028/2006).L’interpretazione letterale della norma esclude che debba darsi un’interpretazione restrittiva degli atti a titolo oneroso revocabili ai termini dell’art. 166 del Codice della crisi, dovendosi dedurre, in termini sistematici, che tutti gli atti a titolo oneroso produttivi di effetti sul patrimonio, ove posti in essere nel periodo sospetto, per quanto commercialmente leciti, sono da considerarsi anomali nella logica concorsuale ove compiuti nel periodo sospetto e passibili di declaratoria di inefficacia ai fini del concorso quanto ai loro effetti negoziali. La...

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