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Diritto 23 Agosto 2021

Revocatoria pagamenti: l’esenzione della prassi commerciale

La fattispecie deve esser riferita alle modalità dei pagamenti fatti nei termini d’uso e non già alle forniture di beni e servizi che costituiscono oggetto del pagamento.

Ai sensi dell’art. 67, c. 3, lett. a), L.F., non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d'impresa nei termini d’uso. La norma si caratterizza per una formulazione ambigua, essendo la locuzione “termini d’uso” riferibile tanto ai pagamenti quanto alle forniture di beni e servizi. La ratio legis parrebbe tesa a favorire la continuazione dell’esercizio dell’impresa in funzione della conservazione dell’azienda, incentivando l’effettuazione di forniture di beni e servizi a favore dell’imprenditore in crisi, mediante l’assicurazione al fornitore che i relativi pagamenti non saranno assoggettabili a revocatoria. L’esenzione in parola non avrebbe senso se l’atto di pagamento fosse compiuto con modalità tali da destare sospetto, in quanto tale pagamento sarebbe già sottratto a revocatoria per la regola generale della mancanza di scientia decoctionis. Riferendo l’espressione in esame alle forniture, anziché ai pagamenti, si eviterebbe il rischio di rimettere l’operatività dell’esenzione alla discrezionalità del debitore, il quale, attenendosi alle modalità e ai tempi previsti per l’adempimento o discostandosene, potrebbe diventare arbitro della sorte dei pagamenti nel futuro fallimento. La Suprema Corte, con ordinanza 7.07.2021, n. 19373, ha...

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