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Diritto 02 Febbraio 2023

Revocazione della donazione

La donazione, una volta accettata dal donatario, è irrevocabile, ma la legge prevede alcune ipotesi tassative che per la loro gravità consentono al donante o ai suoi eredi di revocarla.

Con la donazione, un soggetto (donante) dispone e favore di un altro soggetto (donatario) dei suoi beni, per mero spirito di liberalità, pur potendosi prevedere nell'atto di conferimento una clausola, cosiddetta “modale”, con cui si condiziona la donazione alle prestazioni del donatario: ad esempio, l'obbligo di prestare assistenza al donante per un certo periodo, fino alla sua morte. La donazione, una volta accettata dal donatario, é irrevocabile. Tuttavia, la legge prevede alcune ipotesi tassative che, per la loro gravità, permettono al donante o ai suoi eredi di revocarla. La disciplina del Codice Civile per la revocazione della donazione per ingratitudine è prevista agli artt. 800 e seguenti. In particolare, la relativa domanda in giudizio può essere proposta quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dall'art. 463, nn. 1, 2, 3, oppure si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui, o gli abbia rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 c.c. La prima ipotesi di revocazione prevista dalla legge all'art. 801 c.c., è l'ingratitudine del donatario, che si realizza con atti particolarmente gravi, commessi da quest'ultimo, nei confronti del donante. Si tratta dei medesimi atti previsti dal Codice Civile, nei casi di indegnità dell'erede: omicidio o tentato...

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