Amministrazione e bilancio 20 Dicembre 2025

Riaddebito dei costi per i professionisti sanitari

Con il 2025 i professionisti sanitari non devono emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie erogate a pazienti privati. Tuttavia, dovranno continuare a emettere fatture elettroniche per le prestazioni non sanitarie, come per esempio i riaddebiti per l’uso comune di immobili.

Con il 2025 si conferma definitivamente (dopo 7 anni di proroghe) che gli operatori sanitari non possono emettere fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie verso pazienti consumatori finali (art. 2 D. Lgs. 81/2025). Il divieto finale per la fatturazione elettronica è stato introdotto eliminando, nell’art. 10-bis D.L. 119/2018, il riferimento ai periodi d’imposta in cui tale divieto ha operato finora, proroga dopo proroga, ossia: 2019-2020-2021-2022-2023-2024 - I trimestre 2025.
La motivazione del divieto definitivo è stata quella di evitare onerosi investimenti infrastrutturali da parte dell’Amministrazione Finanziaria, volti a individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche diverso dallo SdI che garantisse un’adeguata tutela della privacy e, insieme, contenere i costi da sostenere da parte degli operatori sanitari per adeguarsi a questo.

Accanto a questo divieto, l'altra novità è la riforma del reddito da lavoro autonomo e, in particolare, il riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune di immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per servizi connessi.
Si ricorda che gli operatori sanitari non devono emettere fatture elettroniche per le proprie prestazioni sanitarie nei confronti dei pazienti privati; tuttavia, se, oltre ai trattamenti sanitari suddetti, il professionista tiene anche conferenze o deve riaddebitare il costo per l’uso comune degli spazi dedicati allo svolgimento dell’attività (in altri termini tutte quelle prestazioni che non hanno la natura di prestazioni sanitarie svolte nei confronti di persone fisiche), per tali fatture, come in passato, si deve dotare di un programma che permetta l’invio allo SdI, ossia le fatture in questione devono essere elettroniche.
Giova ricordare che l’art. 5 D.Lgs. 192/2024 ha introdotto modifiche nella determinazione del lavoro autonomo, disponendo il principio di onnicomprensività: il reddito da lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti (principio di cassa) a qualunque titolo, in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo espresse deroghe.
L’art. 54, c. 2, lett. c) del Tuir dispone che non concorrono a formare il reddito del professionista le somme percepite a titolo di riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
Questo articolo deve, quindi, essere correlato al nuovo art. 54-ter, c. 1 del Tuir, che dispone che le spese comuni riaddebitate non sono deducibili dal reddito professionale. La deducibilità resta, quindi, per la parte rimasta a carico effettivamente del professionista.
Il riaddebito diviene “neutrale”, ossia non è rilevante né come componente positivo né come componente negativo. Non costituendo il riaddebito un compenso, non deve essere assoggettato alla ritenuta del 20%.

Dal punto di vista dell’Iva, la risposta all’interpello n. 189/2025 ha chiarito che il riaddebito suddetto rappresenta un’operazione rilevante ai fini Iva e, dunque, deve essere certificato con emissione della fattura con aliquota ordinaria del 22%, indipendentemente dal trattamento subìto a monte dalla singola spesa, ancorché analiticamente riaddebitata. Questo perché, sempre secondo l’Agenzia, non si tratta di un rapporto di mandato senza rappresentanza.
Ciò implica che il professionista che, emette tutte fatture in esenzione Iva, dovrà emettere le fatture di riaddebito delle spese per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività assoggettandole a Iva del 22%.