Riaddebito spese comuni: neutralità estesa anche a imprese e Stp
La riforma del Tuir e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate definiscono un regime di neutralità fiscale per il riaddebito delle spese comuni di studio, applicabile anche a imprese e Stp, con simmetria tra irrilevanza del provento e indeducibilità del costo.
La condivisione degli immobili destinati all’esercizio dell’attività professionale è una prassi consolidata, soprattutto nei contesti in cui più soggetti utilizzano la stessa struttura pur mantenendo autonomia organizzativa e fiscale. La gestione del riaddebito delle spese comuni sostenute da un unico intestatario ha generato, nel tempo, incertezze interpretative, superate con l’intervento del D.Lgs. 192/2024 e con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2026.Il legislatore ha introdotto nel Tuir una disciplina espressa che recepisce e consolida orientamenti già presenti nella prassi amministrativa. L’art. 54, c. 2, lett. c) stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di riaddebito delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili e dei servizi connessi. La norma qualifica tali importi come fiscalmente irrilevanti, riconoscendo che si tratta di meri rimborsi di costi anticipati nell’interesse di altri soggetti.A completamento del quadro, l’art. 54-ter prevede l’indeducibilità della quota di spesa oggetto di riaddebito. Il professionista che sostiene l’intero costo può dedurre esclusivamente la parte riferibile alla propria attività, mentre la quota rimborsata non è inerente e resta esclusa dalla deduzione. La disciplina realizza così una simmetria tra irrilevanza del componente positivo e indeducibilità del componente negativo, configurando...