L’art. 1, c. 848 legge di Bilancio 2018, in deroga al principio di irripetibilità del riaccertamento straordinario dei residui, stabilito nel passaggio alla contabilità armonizzata degli enti locali (D.Lgs. 118/2011), prevede la riapertura del riaccertamento straordinario dei residui per “i Comuni che non hanno deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044...”.
Tale disposizione normativa è stata successivamente affiancata dal D.M. 12.02.2018, il quale ha chiarito che tale disciplina è applicabile solo in due diverse ipotesi: per i Comuni che non abbiano effettuato il...