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Diritto 08 Settembre 2022

Riapertura della liquidazione giudiziale

Il Codice della crisi e dell’insolvenza prevede talune ipotesi in cui è possibile riaprire una procedura di liquidazione giudiziale. 

Il D.Lgs. 83/2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1.07.2022, n. 152), quale ulteriore intervento normativo che ha modificato l’impianto del Codice della crisi d’impresa così come originariamente delineato, è intervenuto, tra le altre cose, anche nell’ambito della disciplina della riapertura della liquidazione giudiziale. Infatti, la novità della riforma del 2022 è che la riapertura della liquidazione è comunque esclusa nei casi in cui vi sia stata una precedente chiusura della procedura per riparto finale o per mancanza di attivo, tutte le volte in cui sia intervenuta nelle more l’esdebitazione del debitore. In buona sostanza, ai sensi dell’art. 237 CCI, in vigore dal 15.07.2022, salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi previsti dall'art. 233, c. 1, lett. c) e d), il tribunale, entro 5 anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza: richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo; stabilisce i termini previsti dall’art. 49, c. 3 lett. d) ed e) eventualmente abbreviandoli non oltre la metà. I creditori già ammessi al...

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