Ai sensi dell'art. 16-bis D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modifiche dalla L. 221/2012, a partire dal 30.06.2014 “nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematica”. Al fine di evitare di incorrere in pronunce di inammissibilità di un eventuale deposito cartaceo, è necessario indagare se l'atto da depositare sia atto introduttivo o endoprocessuale.
Ci si è interrogati in tal senso a proposito dell'atto di riassunzione di un processo interrotto. Se la risposta pare scontata quando la riassunzione deve compiersi avanti allo stesso giudice, quando, per esempio il processo sia stato interrotto per morte o fallimento di una parte, per la quale la giurisprudenza è pacificamente orientata nel riconoscere natura endoprocessuale all'atto riassuntivo (Trib. Lodi 4.03.2016; Tribunale di Torino 26.03.2015), dubbi sorgono quando la riassunzione debba avvenire per l'incompetenza del giudice inizialmente adito.
La soluzione del problema dipende dalla definizione che si vuole assegnare alla comparsa di costituzione in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. e, in particolare, se la stessa possa qualificarsi atto introduttivo di un nuovo giudizio, per il quale è ammesso anche il deposito cartaceo, o piuttosto...