Con la nota 16.07.2021, n. 5186, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai propri uffici territoriali alcuni chiarimenti in ordine alla corretta ripresa delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali ex art. 7, L. 604/1966, al termine dei periodi di sospensione dovuti alla pandemia da Covid-19.
Dopo un breve richiamo ai principali interventi normativi che regolano il divieto di licenziamento nella fase emergenziale, viene ribadito che a far data dal 1.07.2021 tale divieto è venuto meno solo per quelle aziende che possono fruire della CIGO in base all’ art 10, D. Lgs. n. 148/2015 (in pratica quelle appartenenti al settore industriale e manifatturiero).
Non sono incluse le imprese tessili contrassegnate con i codici Ateco n. 13, 14 e 15 (confezioni articoli di abbigliamento, articoli in pelle e pelliccia, fabbricazioni di articoli in pelle e simili) per le quali l’inibizione è estesa al 31.10.2021, grazie alla possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane nella seconda metà dell’anno.
Inoltre, per le aziende rientranti nell’ ambito di applicazione della CIGO che hanno presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale, il divieto di licenziamento è prorogato per tutta la durata del trattamento, entro e non oltre il 31.12.2021.
La ratio di queste norme risiede, evidentemente, nello stretto collegamento tra...