Ribaditi gli elementi decisivi per l’inesistenza del trust
Il potere di revocare il trustee e l’obbligo di rendiconto che grava sul trustee nei confronti della beneficiaria stessa evidenziano l’assenza di autonomia nella gestione del trust che, quindi, deve essere considerato fiscalmente inesistente (Ag. Entrate, interpello 16.12.2024, n. 258).
Il caso trattato nell'interpello n. 258/2024 ha riguardato 3 trust, disciplinati dalla legge del Texas (c.d. “Texas Trust Code”), istituiti, da un disponente (deceduto più di un decennio fa) e aventi come beneficiaria una cittadina americana, con residenza fiscale in Italia. I tre trust sono amministrati dallo stesso trustee che è residente in Texas e funzionario della Alfa Bank. In questo contesto è stato chiesto di chiarire il trattamento fiscale applicabile al trust e alle attribuzioni effettuate da questi ultimi, nel periodo d’imposta 2024 e di quelle che saranno effettuate nei periodi d’imposta successivi a favore della beneficiaria.Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, dopo avere riepilogato i principali chiarimenti interpretativi forniti sul tema (si vedano: circ. 6.08.2007, n. 48/E, 27.12.2010, n. 61/E e 10.10.2009, n. 43/E e, da ultimo, anche nella circ. 20.10.2022, n. 34/E), con riferimento al caso specifico ha osservato che, con riferimento al Trust 1, in virtù delle forti limitazioni alla piena discrezionalità e autonomia del trustee nella gestione del trust è stata riconosciuta l’inesistenza ai fini fiscali del trust. Al riguardo sono stati considerati rilevanti i seguenti elementi:- la previsione dell’atto costitutivo in base al quale la beneficiaria “può in ogni tempo rimuovere il trustee da questo trust e designare un’altra persona o entità come successore o successori con atto scritto e firmato dal beneficiario e consegnato al...