Accertamento, riscossione e contenzioso
31 Ottobre 2026
Ricavi presunti e costi deducibili secondo la Cassazione
Il reddito accertato con metodo induttivo deve riflettere la reale capacità contributiva del soggetto verificato, imponendo il riconoscimento di costi determinati anche in via forfettaria: lo ribadisce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 15946/2026.
Con l’ordinanza 24.05.2026, n. 15946 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, quando il reddito viene ricostruito mediante accertamento induttivo, non è possibile determinare la base imponibile considerando soltanto i ricavi presunti e ignorando i costi ragionevolmente sostenuti per produrli. Anche per le associazioni sportive dilettantistiche, la ricostruzione deve essere coerente, per quanto possibile, con l’effettiva capacità contributiva del soggetto accertato.La pronuncia, che ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, riguarda un’associazione sportiva dilettantistica e i controlli sul regime agevolato della L. 398/1991. L’affiliazione a una federazione o a un ente di promozione sportiva non è sufficiente: devono essere verificati anche l’effettivo svolgimento dell’attività istituzionale e la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’associazione.
Il passaggio centrale riguarda il metodo di determinazione del reddito. L’accertamento induttivo, sia analitico-induttivo sia induttivo puro, può fondarsi su presunzioni; la sua natura presuntiva, però, non consente di equiparare automaticamente i ricavi al reddito imponibile. Se l’Ufficio presume l’esistenza di ricavi non dichiarati, deve considerare anche i costi presumibilmente sostenuti per realizzarli, anche quando non sia possibile...