Accertamento, riscossione e contenzioso 02 Febbraio 2024

Ricerca e sviluppo: illegittimo l’atto notificato oltre i termini

È illegittimo l’atto di recupero di un credito ricerca e sviluppo notificato oltre i termini ordinari di accertamento in quanto ritenuto inesistente dall’Amministrazione Finanziaria. La Corte di Giustizia di Primo grado di Sondrio annulla l’atto per decadenza dei termini.

Una società contribuente impugnava, presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sondrio, un atto di recupero notificato nel 2023 con il quale veniva disconosciuto un credito per ricerca e sviluppo relativo all’anno 2015, ritenuto presuntamente inesistente dall’Agenzia delle Entrate. Venivano inoltre irrogate sanzioni, pari al 100% del valore del credito, in applicazione dell’art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997. I giudici, con la sentenza n. 7/2024, hanno riconosciuto le ragioni della società e in particolare hanno ritenuto dirimente il motivo, squisitamente di diritto, della decadenza dei termini dell’azione accertatrice in quanto l’atto di recupero era stato notificato non entro gli ordinari termini di 5 anni, ma entro l’ottavo anno. La sentenza afferma che il credito non può essere qualificato come inesistente, ma eventualmente si può disquisire di credito non spettante, perché: la documentazione prodotta illustra i progetti e le attività di ricerca e sviluppo condotti dalla società; non sono emersi comportamenti della contribuente atti a trarre in inganno; l’atto dell’Ufficio si fonda su una valutazione dell’Ufficio circa la meritevolezza e la sussistenza dei costi sostenuti per l’attività di ricerca e sviluppo. Ciò è un’indiretta conferma, da parte dell’Ufficio stesso, che il credito non può essere...

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