Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Luglio 2024
Il credito omesso in RU è “non spettante” e non è “inesistente”
Il credito non indicato nel quadro RU è da considerare non spettante anche se l’omessa indicazione in dichiarazione dei redditi è causa di decadenza. Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18028/2024.
Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda l’atto di recupero relativo a un credito per ricerca e sviluppo, ritenuto presuntamente inesistente in quanto non indicato nella dichiarazione dei redditi. L’atto veniva notificato oltre il termine ordinario di accertamento e venivano irrogate sanzioni pari al 100% dell’imposta. La società contribuente impugnava la pretesa eccependo, tra i vari motivi di ricorso, la decadenza dei termini dell’azione accertatrice.
I primi 2 gradi di giudizio riconoscono le difese della società contribuente e annullano, quindi, l’atto di recupero. In particolare, i giudici di appello dell’Umbria affermano che il credito d'imposta recuperato dall'Amministrazione Finanziaria era un credito non spettante e non già un credito inesistente, sicché trovava applicazione la disciplina ordinaria della decadenza. L’Amministrazione Finanziaria ricorre per Cassazione insistendo sull’inesistenza del credito in ragione della mancata indicazione in dichiarazione dei redditi.
I giudici di legittimità nella propria motivazione richiamano quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34419/2023 e affermano che, in tema di compensazione di crediti, all'azione di accertamento dell'Erario si applica il più lungo termine di 8 anni di cui all'art. 27, c. 16 D.L. 185/2008, quando il credito utilizzato è...