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Diritto 25 Giugno 2019

Ricerca telematica dei beni da pignorare: ecco le linee guida


L'art. 492-bis c.p.c. prevede che, su istanza del creditore, il presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Con l'obiettivo di agevolare l'attività degli avvocati, il Tribunale di Milano, in data 3.06.2019, ha diffuso le “Linee guida per i procedimenti ex artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c.” contenenti un vademecum sulle formalità necessarie per la ricerca telematica. E' fondato ritenere la notifica del precetto quale condizione per l'accesso alla ricerca, tenuto conto della disposizione secondo cui la domanda va proposta dopo il decorso del termine dilatorio ex art. 482 c.p.c. Quanto al precetto, si deve ritenere che debba essere data dimostrazione del perfezionamento della notificazione, che sia decorso il termine dilatorio ex art. 482 c.p.c., che esso sia ancora efficace e dunque non sia maturata la decadenza ex art. 481 c.p.c. e va prodotto con i documenti idonei alla dimostrazione del buon fine della notifica. Se il debitore è una persona fisica, in caso di notifiche tradizionali, andrà altresì prodotto il certificato anagrafico di residenza con la relata del tentativo espletato presso la residenza, ove si sia proceduto alla notifica nelle forme per gli irreperibili ex art....

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