Il messaggio Inps 4559/2020, evidenzia che è stata effettuata l'analisi dei dati pervenuti dagli Uffici Finanziari sulle dichiarazioni dei redditi 2018, riferite al periodo di imposta 2017, per le quali non risultavano terminate le attività di controllo e di liquidazione ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973. L'analisi ha riguardato i dati indicati dai contribuenti nel quadro RR, sezioni II della dichiarazione dei redditi, compilata dai lavoratori autonomi di cui all'art. 53, c. 1 del Tuir e che sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata. L'adempimento non riguarda i professionisti obbligati al versamento del c.d. contributo soggettivo alle Casse previdenziali autonome di cui ai D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996, o ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I contributi alla Gestione Separata devono essere versati da soggetti che, pur iscritti ad albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza. Anche per i soggetti obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata sono previste regole diverse di versamento; può darsi che lo stesso contribuente sia obbligato come soggetto autonomo alla contribuzione alla Gestione Separata quale libero professionista e anche quale parasubordinato, oppure che il contribuente sia tenuto al versamento della contribuzione previdenziale per una frazione dell'anno solare alla Gestione Separata e per i restanti periodi dell'anno ad altra Cassa professionale autonoma.
Nel quadro RR, sezione II, della dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare con appositi codici i redditi che concorrono a determinare la base imponibile previdenziale per il calcolo della contribuzione. Su tali dati, dopo la liquidazione della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, l'Inps effettua il controllo sostanziale della contribuzione effettivamente dovuta, per procedere all'accredito in relazione ai versamenti effettuati.
Sono emersi errori di compilazione dei contribuenti nella dichiarazione dei redditi, che non consentono la corretta determinazione della base imponibile previdenziale e la misura della contribuzione da accreditare su estratto contributivo. Per evitare le contestazioni e le maggiorazioni in caso di mancato accredito della contribuzione, l'Inps invia al professionista una comunicazione di anomalia nella quale sono evidenziati i dati non corretti e che non permettono la quantificazione della contribuzione dovuta. L'invio di tale comunicazione di anomalia è propedeutico agli accertamenti nei quali sarebbero richieste somme a debito ulteriori rispetto a quelle derivanti dai dati esposti nella sezione II del quadro RR. Inoltre consente di segnalare la presenza di eventuali dati non congruenti con la posizione del contribuente, di evidenziare la mancata presenza di contribuzione presso altra Gestione/Cassa e di rilevare eventuali incongruenze tra la natura del reddito dichiarato e la compilazione del quadro RR.
Ricevuta la comunicazione, il contribuente ha le seguenti possibilità:
- rettificare la dichiarazione dei redditi presentata;
- individuare correttamente la gestione previdenziale;
- ricalcolare la contribuzione dovuta ed evitare una regolarizzazione spontanea o d'ufficio;
- rettificare eventuali successive dichiarazioni dei redditi dove sono stati effettuati gli stessi errori.
