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Lavoro
19 Luglio 2021
Richiesta casellario giudiziale e assunzioni contestuali
Con la nota INL 17.06.2021, n. 967, arrivano chiarimenti riguardo al sistema sanzionatorio applicabile per la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 25-bis, c. 1 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, introdotto dall'art. 2 D.Lgs. 39/2014.
Il D.Lgs. 4.03.2014, n. 39, che ha recepito la direttiva europea 2011/93/UE, ha lo scopo di contrastare la pedopornografia, l'abuso e lo sfruttamento dei minori. La norma introduce nel nostro ordinamento i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, laddove si prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, deve essere considerato preminente l'interesse superiore del minore. Particolarmente significativa, in questo senso, è stata l'introduzione dell'art. 25-bis D.P.R. 313/2002, che recita: il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 24 deve essere richiesto dal soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Per quanto attiene all'ambito di applicazione, è bene precisare come l'obbligo nasce a fronte dell'istaurazione di un rapporto di lavoro, intendendo non solo quello di tipo subordinato ma anche quello avente natura autonoma, contratto di collaborazione, ecc....