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Diritto 25 Agosto 2022

Riciclaggio e autoriciclaggio con criptovalute

La criptovaluta è una valuta virtuale che non esiste in forma fisica ma si genera e si scambia esclusivamente per via telematica.

Il pericolo dell’uso illecito della criptovaluta come nuova forma di pagamento è insito nelle caratteristiche attuali della totalità dei protocolli di Blockchain su cui si basano le criptovalute medesime, laddove tali protocolli garantiscono (è bene ribadire che tali considerazioni vengono svolte nell’attuale stato normativo, in continua evoluzione alla luce delle richieste avanzate anche dagli addetti ai lavori) l’anonimato di chi effettua o ricevere pagamenti. Ed infatti, anche se il wallet che ha disposto o ricevuto l’operazione finanziaria è noto o, comunque, identificabile, il suo possessore non è identificato, come avviene per il contante o nei rapporti interbancari, potendosi celare dietro un nickname o pseudonimo. In tale contesto normativo, è ovvio che l’enorme diffusione delle monete virtuali potrebbe agevolare la commissione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio in virtù, come appena rilevato, del sostanziale anonimato che garantiscono gli exchange per criptovalute. Il Legislatore comunitario è corso ai ripari mediante l’emanazione delle c.d. IV e V Direttiva UE antiriciclaggio (recepite in Italia, rispettivamente, con il D.Lgs. 90/2017 e D.Lgs. 125/2019), con le quali si è dapprima incluso i prestatori di servizi di valuta virtuale tra i soggetti obbligati a porre in essere l’adeguata verifica della clientela e, in seguito, armonizzato a livello...

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