È soggetta ad autonoma tassazione ai sensi dell’art. 9 della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986, quale scrittura rientrante tra gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”?
La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi, per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale.
In relazione al profilo fiscale, la giurisprudenza delle sezioni tributarie presenta 3 differenti orientamenti:
la prima tesi ritiene che la ricognizione di debito debba farsi rientrare nell’ambito dell’art. 9 della tariffa parte I del D.P.R. 131/1986 che assoggetta all’imposizione proporzionale del 3% gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”;
il secondo orientamento ritiene che laddove la ricognizione di debito non indichi anche il rapporto patrimoniale sottostante, la dichiarazione vada ricondotta all’assoggettamento dell’imposta proporzionale dell’1% riguardante gli atti di natura dichiarativa relativi a “beni o rapporti di qualsiasi natura”;
il terzo filone, riconoscendo invece natura meramente dichiarativa alla ricognizione di debito, non apportando la stessa alcuna modificazione, né rispetto alla sfera patrimoniale del debitore, né a quella del creditore, limitandosi a confermare un’obbligazione già esistente, non ritiene applicabile...