Mediante la ricongiunzione (L. 45/1990), difatti, i contributi accreditati presso le diverse gestioni dell’Inps possono essere utilizzati per ottenere le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e unica contributiva, facendo confluire i versamenti verso la CNPADC, con eventuale onere a carico del professionista.
Ricongiunzione - La ricongiunzione, nel dettaglio, è uno strumento che consente agli assicurati con contribuzione versata o accreditata in 2 o più gestioni previdenziali di conseguire un'unica pensione, mediante il trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un solo fondo.
L'operazione avviene a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti e deve riguardare tutti i periodi di contribuzione (non è consentita la ricongiunzione parziale) che il lavoratore ha maturato in almeno 2 diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta; i contributi non devono essere già stati utilizzati per liquidare un trattamento pensionistico.
Dopo il trasferimento, i periodi ricongiunti vengono valutati come se fossero stati versati direttamente nella gestione in cui sono stati accentrati e diventano utili a pensione in base ai requisiti e alle regole di calcolo in vigore presso la Cassa accentrante.
Costo della ricongiunzione - Per quantificare il costo della ricongiunzione, qualora i periodi da ricongiungere siano soggetti al sistema di calcolo retributivo o reddituale, è necessario utilizzare il cosiddetto sistema della riserva matematica (art. 13 L. 1338/1962).
Presso la CNPADC, sono da valutare con calcolo reddituale i periodi sino al 31.12.2003.
Il calcolo dell’onere attraverso il sistema della riserva matematica avviene in questo modo:
- si determina l’importo della pensione, alla data della domanda di ricongiunzione, considerando i soli contributi presenti nella gestione di destinazione;
- si determina poi l’importo della pensione, alla stessa data, considerando tutti i contributi dell'interessato, compresi quelli da trasferire, come se risultassero da sempre accreditati nel fondo prescelto;
- bisogna in seguito calcolare la differenza tra i 2 risultati per ottenere l'ammontare del beneficio conseguito con la ricongiunzione;
- una volta determinato il beneficio, questo si deve moltiplicare per un apposito coefficiente (di riserva matematica) che cambia in relazione all'età, al sesso e all'anzianità contributiva del lavoratore;
- dal risultato si devono sottrarre i contributi trasferiti nella gestione di destinazione, rivalutati al tasso composito del 4,50% annuo.
Pensioni che si possono conseguire presso la CNPADC - Presso la CNPADC è possibile conseguire i seguenti specifici trattamenti pensionistici diretti, che non possono essere raggiunti in regime di cumulo o totalizzazione, laddove si vogliano utilizzare contributi accreditati presso altre Casse, ma solo attraverso la ricongiunzione:
- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensione unica contributiva;
- pensione di inabilità;
- pensione di invalidità;
- supplemento di pensione;
- 68 anni di età più 33 anni di contribuzione;
- in alternativa, 70 anni di età più 25 anni di contribuzione.
- 61 anni di età, unitamente a 38 anni di anzianità contributiva;
- 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dal requisito di età.
I dottori commercialisti privi di contribuzione antecedente al 2004 possono ottenere la pensione unica contributiva, con un minimo di:
- 62 anni di età;
- 5 anni di anzianità contributiva.
