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Paghe e contributi 08 Ottobre 2026

Ricongiunzione dei contributi: quando si può scegliere la gestione

La ricongiunzione non consente sempre al lavoratore di scegliere liberamente la gestione nella quale trasferire i versamenti: la L. 29/1979 distingue infatti tra ricongiunzione verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ricongiunzione verso una gestione diversa dal FPLD.

Un lavoratore è stato commerciante dal 1989 al 1991, dipendente privato dal 1992 al 1997 e, dal 1999, dipendente di un ente locale. Può accentrare ai fini di un’unica pensione, mediante la ricongiunzione, tutta la contribuzione nel FPLD, ossia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti? Può trasferirla nella gestione dipendenti pubblici? E, soprattutto, può scegliere come destinazione la gestione commercianti? Il caso consente di mettere a fuoco alcune regole della ricongiunzione disciplinata dalla L. 29/1979.

Ricongiunzione verso il FPLD - L’art. 1 L. 29/1979 consente di trasferire nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai fini della pensione, i periodi maturati nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO e, a determinate condizioni, anche quelli presenti nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Quando l’operazione comprende periodi da artigiano, commerciante o coltivatore diretto interviene però una condizione ulteriore: tra l’ultima iscrizione alla gestione autonoma e la domanda devono risultare almeno 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente, come previsto dall’art. 1, c. 4 L. 29/1979. Il quinquennio può essere formato anche da contribuzione presente in più gestioni dei lavoratori dipendenti e non deve necessariamente essere continuativo, purché le interruzioni non coincidano con una nuova iscrizione per lavoro autonomo.
Nell’esempio, quindi, la contribuzione da commerciante e quella da dipendente pubblico possono essere ricongiunte nel FPLD, poiché dopo la cessazione dell’attività commerciale risultano ampiamente maturati i 5 anni richiesti.

Ricongiunzione verso la gestione pubblica - Diversa è la disciplina dell’art. 2 L. 29/1979. Il lavoratore può chiedere la ricongiunzione in una gestione diversa dal FPLD, come una delle casse dei dipendenti pubblici, quando risulta iscritto a tale gestione al momento della domanda. In alternativa, può scegliere una gestione alla quale non è più iscritto solo se vi può far valere almeno 8 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Pertanto, il dipendente comunale dell’esempio può accentrare nella gestione dipendenti pubblici Cpdel (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali) sia i 6 anni maturati nel FPLD sia i precedenti periodi da commerciante. Anche in questo caso, per il trasferimento della contribuzione autonoma, occorre rispettare il requisito dei 5 anni di contribuzione da lavoro dipendente successiva alla cessazione dell’attività autonoma.

Si può scegliere la gestione commercianti? Il passaggio più delicato riguarda la ricongiunzione all’interno della gestione commercianti. L’art. 2 comprende tra le gestioni potenzialmente destinatarie anche le gestioni speciali dei lavoratori autonomi: non è quindi escluso, in linea generale, che la ricongiunzione sia effettuata verso la gestione commercianti. Se però il lavoratore non è più iscritto a tale gestione al momento della domanda, deve possedere almeno 8 anni di contribuzione nella gestione prescelta, maturati durante effettiva attività lavorativa.
Nel caso considerato, gli anni da commerciante sono soltanto 3. Non appare possibile raggiungere il requisito sommando a questi i 6 anni presenti nel FPLD. La norma, infatti, riferisce gli 8 anni alla gestione nella quale si intende effettuare la ricongiunzione, mentre i periodi presenti nelle altre gestioni rappresentano proprio la contribuzione destinata a essere successivamente trasferita. La circostanza che FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi appartengano entrambe all’AGO non determina quindi, ai fini di questo specifico requisito, una sommatoria preventiva delle rispettive anzianità.

Nel nostro esempio, pertanto, il lavoratore può scegliere il FPLD oppure, essendovi attualmente iscritto, la gestione dipendenti pubblici; non può invece scegliere la gestione commercianti, nella quale possiede soltanto 3 anni anziché gli 8 richiesti dall’art. 2 L. 29/1979.
Il punto operativo è semplice: nella ricongiunzione la gestione di destinazione non si sceglie soltanto in base alla convenienza. Prima ancora del calcolo dell’onere occorre verificare se la legge consente effettivamente di accentrare in quella gestione l’intera posizione assicurativa.