Con il messaggio 7.05.2026, n. 1535 l’Inps interviene a seguito di segnalazioni relative alla casistica in argomento per fornire chiarimenti per garantire correttezza e uniformità dell’azione amministrativa sul territorio nazionale.
Viene ricordato che l’art. 1, c. 2 L. 45/1990 attribuisce al lavoratore, sia esso dipendente, autonomo o libero professionista, la facoltà di chiedere la ricongiunzione presso la Gestione previdenziale cui risulti iscritto di tutti i periodi di contribuzione maturati presso altre forme di previdenza cui il lavoratore “sia stato iscritto”. Quindi, la previsione normativa permette l’accentramento, nella Gestione presso la quale l’iscrizione risulti in atto al momento della presentazione della domanda, delle sole posizioni previdenziali relative a rapporti assicurativi non più in atto, già cessati o comunque esauriti, fatta salva l’ipotesi alternativa di cui all’art. 1, c. 4 L. 45/1990.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 71/1991, ha chiarito che “Presupposto della ricongiunzione prevista dai commi 1, 2 e 3 è la sussistenza, al momento della richiesta, dell'iscrizione nella Gestione di previdenza competente a operare la ricongiunzione. Al periodo contributivo relativo all'iscrizione in atto presso la Gestione che effettua la ricongiunzione non si possono ricongiungere gli eventuali periodi di contribuzione in atto, al momento della richiesta di ricongiunzione, presso altre Gestioni di previdenza. La richiesta di ricongiunzione deve riguardare “tutti” i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi non più in atto”. Ciò conferma che la ricongiunzione può essere esercitata solo con riferimento alle Gestioni nelle quali l’iscrizione sia cessata.
L’Istituto precisa che l’art. 1, c. 2 non richiede, però, la cessazione da tutte le Gestioni Inps ove l’assicurato vanti contribuzione validamente accreditata.
La permanenza di iscrizione presso altra Gestione dell’Istituto non preclude la possibilità di procedere alla ricongiunzione della contribuzione accreditata presso le Gestioni rispetto alle quali la relativa iscrizione risulti cessata, sempre che ricorrano tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.
Quindi, la domanda di ricongiunzione in uscita da Inps verso una Cassa professionale si può ammettere anche nel caso in cui l’interessato risulti cessato da una delle Gestioni Inps pur risultando ancora iscritto ad altre Gestioni dell’Istituto; in tali casi, per la corretta lavorazione delle pratiche, deve essere predisposto il prospetto contributivo riferito alle sole Gestioni presso le quali l’iscrizione risulti cessata alla data di presentazione della domanda. Infatti, precisa ancora l’Inps, la ricongiunzione opera in forma integrale sulle posizioni assicurative afferenti a dette Gestioni e non è configurabile un’operazione modulabile sulla base di una scelta discrezionale dell’istante.
Invece, con riferimento alle Gestioni presso le quali l’iscrizione risulti ancora in atto alla medesima data, la richiesta di ricongiunzione deve essere respinta, non essendo ammissibile l’accoglimento parziale della domanda limitatamente alla contribuzione versata fino alla data della stessa.
Infine, l’Istituto di previdenza chiarisce che le presenti istruzioni sono volte esclusivamente a delimitare l’ambito di applicazione della facoltà di ricongiunzione esercitata ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 1, c. 2 L. 45/1990.
