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Diritto privato, commerciale e amministrativo 27 Aprile 2026

Riconoscimento danno non patrimoniale da ritardo nel trasporto aereo

In caso di inesatto adempimento del contratto di trasporto aereo, è configurabile un danno non patrimoniale da compressione ingiustificata della libertà di movimento del passeggero, purché documentato e provato, anche tramite presunzioni.

Pa.Ma. e Na.Ma. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace, la compagnia aerea (Omissis), esponendo che:1) avevano acquistato 2 biglietti aerei cadauno, relativi ai voli sulla tratta (Omissis) e sulla tratta (Omissis), e che il volo con tratta (Omissis), pur essere decollato in orario, era stato costretto a fare ritorno all'aeroporto di Roma a causa di un incendio verificatosi all'aeroporto di destinazione ed era poi ripartito solo alle ore 16:00 con arrivo a Dubai poco prima delle 24:00 ora locale; 2) tale circostanza aveva impedito l'imbarco sul volo per Bangkok previsto per le ore 22:10 ora locale; 3) il giorno seguente la compagnia aerea, pur essendo disponibili altri voli sulla medesima tratta in fascia mattutina e pomeridiana, aveva indicato ai passeggeri, quale unica soluzione, l'imbarco sul volo (Omissis) la cui partenza era prevista la sera dopo le ore 22:00 ora locale, ma con partenza effettiva dopo le ore 24:00;4) durante la sosta a Dubai non avevano ricevuto assistenza a terra da parte della compagnia, per cui avevano subito il disagio di trascorrere una notte in aeroporto, sebbene avessero già anticipato il costo per il pernottamento a Bangkok presso un hotel, ed avevano pure subito il danno di perdere un giorno di permanenza in Thailandia, nonché le spese già sostenute per tale soggiorno. Chiedevano, pertanto, la condanna della compagnia, previo accertamento del suo inadempimento, al risarcimento dei danni subiti per mancato godimento di un giorno...

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