La Cassazione consolida l’interpretazione costituzionalmente orientata della rilevanza dei costi, indipendentemente da qualsiasi irregolarità contabile od omissione dichiarativa del contribuente.
In caso di ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito per omessa presentazione della dichiarazione, nonostante il Fisco possa fare ricorso, in deroga alla regola generale, all’uso di presunzioni semplici, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza in surroga dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti all'Amministrazione Finanziaria, il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Costituzione) preclude la liceità di ricostruzioni reddituali inidonee a rappresentare l’autentica dinamica economica espressa dal contribuente nel periodo d’imposta accertato. Tale principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 17.04.2023, n. 10192.
Qualsiasi giudizio arbitrario nell’indagine del rapporto causale costi-ricavi urta frontalmente con i principi di rango costituzionale che presidiano la giusta obbligazione tributaria. A tal proposito va sottolineato come la Corte di Cassazione, già con la sentenza 21.12.2007, n. 27008, ebbe da sottolineare che anche nel caso in cui il contribuente si sia reso responsabile di gravi inadempienze in ordine agli obblighi contabili e dichiarativi, e si renda, quindi, legittimo il ricorso da parte dei verificatori alle cd. "presunzioni semplicissime" prive dell’ordinaria struttura ternaria della gravità, precisione e concordanza, il livello di garanzia per il contribuente,...